Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo VII
Art. 63
Procedura di regresso
In vigore dal 29 nov 2014
Procedura di regresso
§1 La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita una delle azioni di regresso ai sensi dell' non può essere contestata dal trasportatore contro il quale il regresso viene esercitato, se l'indennità è stata fissata dall'autorità giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, è stato posto in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notifica della citazione e per l'intervento.
§ 2 Il trasportatore che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutti i trasportatori con i quali non sia venuto a transazione, per non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato.
§ 3 Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito.
§ 4 Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso, può investire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale, o la succursale, o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.
§ 5 Quando l'azione deve essere intentata contro più trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso può scegliere fra le giurisdizioni competenti ai sensi del § 4 quella dinanzi alla quale presenterà la sua azione di regresso.
§ 6 Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.
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