Art. 61 · Ripartizione del prezzo di trasporto
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo VII

Art. 61

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Ripartizione del prezzo di trasporto

In vigore dal 29 nov 2014
Ripartizione del prezzo di trasporto § 1 Ogni trasportatore deve pagare ai trasportatori interessati la parte di loro spettanza su un prezzo di trasporto che ha riscosso o che avrebbe dovuto riscuotere. Le modalità di pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori. § 2 L', § 3, l', § 3 e l' si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-61