Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo VI
Art. 54
Constatazione di perdita parziale o di avaria.
In vigore dal 29 nov 2014
Constatazione di perdita parziale o di avaria.
§1 Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria di un oggetto trasportato sotto la custodia del trasportatore (bagagli, veicoli) o l'avente diritto ne afferma l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio e possibilmente alla presenza dell'avente diritto, un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo stato in cui si trova l'oggetto e, per quanto possibile, l'entità del danno, la sua causa e il momento in cui è avvenuto.
§2 Una copia del processo verbale di constatazione deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.
§3 Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale, può richiedere che lo stato dei bagagli o del veicolo, nonché la causa e l'ammontare del danno siano constatati da un esperto designato dalle parti del contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura è soggetta alle leggi ed alle prescrizioni dello Stato dove ha luogo la constatazione.
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