Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo II

Art. 7

Titolo di trasporto

In vigore dal 29 nov 2014
Titolo di trasporto §1 Le condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto dei titoli di trasporto nonché la lingua ed i caratteri in cui devono essere stampati e compilati. Devono almeno essere iscritti sul titolo di trasporto: a) il trasportatore o i trasportatori; b) l'indicazione che il trasporto è soggetto, malgrado qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV; c) ogni altra indicazione necessaria per provare la conclusione ed il contenuto del contratto di trasporto e che permette al viaggiatore di far valere i diritti risultanti da tale contratto. §3 Il viaggiatore, quando riceve il titolo di trasporto, deve accertarsi che sia stato compilato secondo le sue indicazioni. § 4 Il titolo di trasporto è cedibile se non è nominativo e se il viaggio non è iniziato. § 5 Il titolo di trasporto può consistere in una registrazione elettronica di dati, che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati debbono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio del titolo di trasporto rappresentato da questi dati.
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