Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo primo
Art. 4
Deroghe
In vigore dal 29 nov 2014
Deroghe
§1 Gli Stati membri possono concludere accordi che prevedano deroghe alle presenti Regole uniformi per i trasporti effettuati esclusivamente fra due stazioni ferroviarie situate al di qua e al di là del confine, quando non vi sia un'altra stazione intermedia.
§2 Per i trasporti effettuati fra due Stati membri che transitano attraverso uno Stato non membro, gli Stati interessati possono concludere accordi in deroga alle presente Regole uniformi.
§3 Fatte salve le altre disposizioni di diritto pubblico internazionale, due o più Stati membri possono stabilire fra loro le condizioni alle quali i trasportatori sono tenuti a trasportare viaggiatori, bagagli, animali e veicoli nella circolazione fra questi Stati.
§ 4 Gli accordi di cui ai §§ da 1 a 3 nonché la loro entrata in vigore sono comunicati all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari. Il Segretario generale dell'Organizzazione ne dà comunicazione agli Stati Membri ed alle imprese interessate.
Storico versioni
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