Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo primo

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 29 nov 2014
Definizioni Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: a) «trasportatore » indica il trasportatore contrattuale con il quale il viaggiatore ha concluso il contratto di trasporto, in virtù delle presenti Regole uniformi, oppure un successivo trasportatore il quale è responsabile in base a questo contratto, b) « trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non ha concluso il contratto di trasporto con il viaggiatore, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto ferroviario, c) « condizioni generali di trasporto» indica le condizioni del trasportatore sotto forma di condizioni generali, o di tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, e che sono divenute con la stipula del contratto di trasporto, parte integrante di quest'ultimo; d) « veicolo» indica un veicolo automobilistico o un rimorchio trasportati in occasione di un trasporto di viaggiatori.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-3

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Definizioni (Art. 3 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo