Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo II
Art. 6
Contratto di trasporto
In vigore dal 29 nov 2014
Contratto di trasporto
§1 Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore, nonché, se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione.
§ 2 Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l', l'assenza, l'irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica nè l'esistenza nè la validità del contratto che rimane soggetto alle presenti Regole Uniformi.
§ 3 Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-6