Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa›Titolo VII
Art. 10
Privilegi ed immunità degli esperti
In vigore dal 29 nov 2014
Privilegi ed immunità degli esperti
Gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale, quando esercitano funzioni presso l'Organizzazione o effettuano missioni per conto di quest'ultima, anche durante i viaggi effettuati nell'esercizio di dette funzioni, o nel corso di tali missioni, godono dei seguenti privilegi ed immunità, nella misura in cui tali privilegi siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni:
a) immunità di giurisdizione per le attività, comprese le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; non è tuttavia concesso il godimento di tale immunità in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto, o da lui condotto o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; gli esperti continuano a beneficiare di tale immunità anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione;
b) inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
c) agevolazioni di cambio necessarie per il trasferimento della loro remunerazione;
d) stesse agevolazioni, per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordate agli agenti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Storico versioni
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