Art. 10 · Privilegi ed immunità degli esperti
Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativaTitolo VII

Art. 10

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Privilegi ed immunità degli esperti

In vigore dal 29 nov 2014
Privilegi ed immunità degli esperti Gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale, quando esercitano funzioni presso l'Organizzazione o effettuano missioni per conto di quest'ultima, anche durante i viaggi effettuati nell'esercizio di dette funzioni, o nel corso di tali missioni, godono dei seguenti privilegi ed immunità, nella misura in cui tali privilegi siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni: a) immunità di giurisdizione per le attività, comprese le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; non è tuttavia concesso il godimento di tale immunità in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto, o da lui condotto o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; gli esperti continuano a beneficiare di tale immunità anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione; b) inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali; c) agevolazioni di cambio necessarie per il trasferimento della loro remunerazione; d) stesse agevolazioni, per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordate agli agenti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
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