Art. 18 · Commissione di esperti del RID
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo III

Art. 18

25 / 268

Commissione di esperti del RID

In vigore dal 29 nov 2014
Commissione di esperti del RID § 1 La Commissione di esperti del RID decide, in conformità all', § 5 sulle proposte volte a modificare la Convenzione. § 2 Nella Commissione di esperti del RID, il quorum (, § 3) è raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi è rappresentato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-18