Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo III
Art. 18
25 / 268Commissione di esperti del RID
In vigore dal 29 nov 2014
Commissione di esperti del RID
§ 1 La Commissione di esperti del RID decide, in conformità all', § 5 sulle proposte volte a modificare la Convenzione.
§ 2 Nella Commissione di esperti del RID, il quorum (, § 3) è raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi è rappresentato.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-18