REGOLAMENTO·n. 534·17 marzo 2015
Regolamento (UE) 2015/534
REGOLAMENTO (UE) 2015/534 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA - del 17 marzo 2015 - sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)
Vigente dal 17 marzo 2015 40 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1OggettoArt. 1.tit_1OggettoArt. 2DefinizioniArt. 2.tit_1DefinizioniArt. 3Mutamento di qualifica di un soggetto o gruppo vigilatoArt. 3.tit_1Mutamento di qualifica di un soggetto o gruppo vigilatoArt. 4Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata e date di riferimento e d'invio per i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013Art. 4.tit_1Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata e date di riferimento e d'invio per i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013Art. 5Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata e date di riferimento e d'invio per i gruppi vigilati significativi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEEArt. 5.tit_1Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata e date di riferimento e d'invio per i gruppi vigilati significativi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEEArt. 6Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che non fanno parte di un gruppo vigilato significativoArt. 6.tit_1Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che non fanno parte di un gruppo vigilato significativoArt. 7Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato significativoArt. 7.tit_1Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato significativoArt. 8Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati significativiArt. 8.tit_1Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati significativiArt. 9Schema e frequenza delle segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzoArt. 9.tit_1Schema e frequenza delle segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzoArt. 10Date di riferimento e di invio per le segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzoArt. 10.tit_1Date di riferimento e di invio per le segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzoArt. 11Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata per i gruppi vigilati meno significativiArt. 11.tit_1Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata per i gruppi vigilati meno significativiArt. 12Date di riferimento e di invio per gruppi vigilati meno significativiArt. 12.tit_1Date di riferimento e di invio per gruppi vigilati meno significativiArt. 13Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti meno significativi che non fanno parte di un gruppoArt. 13.tit_1Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti meno significativi che non fanno parte di un gruppoArt. 14Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativoArt. 14.tit_1Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativoArt. 15Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati meno significativiArt. 15.tit_1Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati meno significativiArt. 16Controlli di qualità dei datiArt. 16.tit_1Controlli di qualità dei datiArt. 17Linguaggio informatico per la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali competenti alla BCEArt. 17.tit_1Linguaggio informatico per la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali competenti alla BCEArt. 18Date di riferimento per la prima segnalazioneArt. 18.tit_1Date di riferimento per la prima segnalazioneArt. 19Disposizioni transitorieArt. 19.tit_1Disposizioni transitorieArt. 20Disposizione finaleArt. 20.tit_1Disposizione finale