Art. 7
Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato significativo
In vigore dal 17 mar 2015
Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato significativo
1. I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza da parte di tali soggetti è effettuata con la frequenza specificata nell' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.
2. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
3. I soggetti vigilati significativi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.
4. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 è effettuata con la frequenza specificata nell' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.
5. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
6. Le informazioni specificate nei paragrafi 1, 2, 4 e 5 sono segnalate secondo quanto disposto all', paragrafo 5, del presente regolamento.
7. Le ANC possono raccogliere i dati da trasmettere alla BCE specificati nei paragrafi 1, 2, 4, e 5 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.
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