Art. 8
Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati significativi
In vigore dal 17 mar 2015
Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati significativi
1. Le informazioni riguardanti i soggetti vigilati significativi specificate negli hanno le seguenti date di riferimento:
a)
per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
b)
per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
c)
per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.
2. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove ai soggetti vigilati significativi sia consentito di redigere i loro conti annuali in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.
4. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni riguardanti i soggetti vigilati significativi specificate negli entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date d'invio:
a)
per i soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo, il quarantesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono;
b)
per i soggetti vigilati significativi che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, il cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.
5. Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:534:oj#art-8