Art. 8

Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati significativi

In vigore dal 17 mar 2015
Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati significativi 1.   Le informazioni riguardanti i soggetti vigilati significativi specificate negli hanno le seguenti date di riferimento: a) per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; b) per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre; c) per le segnalazioni annuali: 31 dicembre. 2.   Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove ai soggetti vigilati significativi sia consentito di redigere i loro conti annuali in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento. 4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni riguardanti i soggetti vigilati significativi specificate negli entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date d'invio: a) per i soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo, il quarantesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono; b) per i soggetti vigilati significativi che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, il cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono. 5.   Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.
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