Art. 10

Date di riferimento e di invio per le segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

In vigore dal 17 mar 2015
Date di riferimento e di invio per le segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo 1.   Le informazioni specificate nell' sono raccolte alle stesse date di riferimento previste per le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i gruppi vigilati significativi corrispondenti. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile utilizzato per segnalare le informazioni finanziarie alla data di riferimento. 2.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni riguardanti le filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, come specificato nell', entro la fine della giornata lavorativa del cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono. 3.   Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.
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Date di riferimento e di invio per le segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo (Art. 10 Regolamento (UE) 2015/534) — Testo vigente | Portale Normativo