Art. 12
Date di riferimento e di invio per gruppi vigilati meno significativi
In vigore dal 17 mar 2015
Date di riferimento e di invio per gruppi vigilati meno significativi
1. Le informazioni riguardanti i soggetti vigilati meno significativi specificate nell' hanno le seguenti date di riferimento:
a)
per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
b)
per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
c)
per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.
2. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove ai soggetti vigilati meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente per il periodo dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.
4. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni specificate nell' entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date d'invio:
a)
per i gruppi vigilati meno significativi, inclusi i relativi sottogruppi, che segnalano su base consolidata, il cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.
b)
per i gruppi vigilati meno significativi che segnalano su base subconsolidata ai sensi dell', paragrafo 3, il sessantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.
5. Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.
Storico versioni
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