Art. 14
Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo
In vigore dal 17 mar 2015
Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo
1. I soggetti vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento.
2. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 è effettuata con la frequenza specificata nell' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato II.
3. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
4. I soggetti vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.
5. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 è effettuata con la frequenza specificata nell' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato II.
6. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
7. In deroga ai paragrafi 2, 3, 5 e 6, la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza di soggetti vigilati meno significativi le cui attività ammontano a un valore totale inferiore a 3 miliardi di EUR includono le informazioni specificate nell'allegato III. A tali fini, il valore totale delle attività del soggetto vigilato è il valore utilizzato per determinare se un soggetto vigilato sia o meno significativo in base alle sue dimensioni, conformemente alla parte IV, titolo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
8. Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo supera i 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni ai sensi dei paragrafi 2, 3, 5 e 6, alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo sia inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 7 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.
9. Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all', paragrafo 5, del presente regolamento.
10. Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.
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