Art. 9

Schema e frequenza delle segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

In vigore dal 17 mar 2015
Schema e frequenza delle segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo 1.   Gli enti impresa madre in uno Stato membro partecipante e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro partecipante assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo siano segnalate su base individuale all'ANC di riferimento, con le modalità di seguito indicate: a) per i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, al massimo livello di consolidamento all'interno di uno Stato membro partecipante, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza includono le informazioni specificate al paragrafo 1 dell'allegato II, e sono effettuate con la frequenza specificata nell' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; b) per i gruppi vigilati significativi, diversi da quelli di cui sopra, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE al massimo livello di consolidamento all'interno di uno Stato membro partecipante, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza includono le informazioni specificate al paragrafo 2 dell'allegato II e sono effettuate con la frequenza specificata nell' del regolamento (UE) n. 680/2014. 2.   In deroga al paragrafo 1, le imprese madri indicate in esso indicate non segnalano informazioni finanziarie riguardanti le filiazioni le cui attività ammontano a un valore totale pari o inferiore a 3 miliardi di EUR. A tali fini, il valore totale delle attività è determinato in base ai criteri stabiliti nella parte IV, titolo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). 3.   Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di una filiazione superi 3 miliardi di EUR, la filiazione stessa è inclusa nelle informazioni da segnalare ai sensi del paragrafo 1 alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di una filiazione sia inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, l'impresa madre inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 2 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.
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