Art. 11
Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata per i gruppi vigilati meno significativi
In vigore dal 17 mar 2015
Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata per i gruppi vigilati meno significativi
1. I gruppi vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi i relativi sottogruppi, segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento su base consolidata.
2. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 è effettuata con la frequenza specificata nell' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell'allegato I.
3. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
4. I gruppi vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento. Tale segnalazione finanziaria a fini di vigilanza è effettuata con la frequenza specificata nell' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell'allegato I.
5. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
6. In deroga ai paragrafi 4 e 5, le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti gruppi vigilati meno significativi le cui attività ammontano a un valore totale pari o inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell'allegato III, in luogo delle informazioni specificate nel paragrafo 4 del presente articolo. A tali fini, il valore totale delle attività dei gruppi vigilati è il valore utilizzato per determinare se un soggetto vigilato sia o meno significativo in base alle sue dimensioni, conformemente alla parte IV, titolo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
7. Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di un gruppo vigilato meno significativo supera i 3 miliardi di EUR, tale gruppo inizia a segnalare le informazioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5, alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di un gruppo vigilato meno significativo è inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, tale gruppo inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 6 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.
8. Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 sono segnalate secondo quanto disposto all', paragrafo 5, del presente regolamento.
9. Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 come parte di uno schema di segnalazione più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva altresì a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.
Storico versioni
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