Art. 6

Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo

In vigore dal 17 mar 2015
Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo 1.   I soggetti vigilati significativi, non facenti parte di un gruppo vigilato significativo, che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento. Ciò si applica altresì alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante. 2.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 include le informazioni specificate nell' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ed è effettuata con la frequenza specificata in tale articolo. 3.   I soggetti vigilati significativi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, incluse le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante, segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento. 4.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 include le informazioni specificate nell' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ed è effettuata con la frequenza specificata in tale articolo. 5.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2 e 4 di cui sopra includono unicamente informazioni relative a: a) le attività, le passività, gli strumenti di capitale, i ricavi e i costi rilevati dal soggetto vigilato in base ai principi contabili applicabili; b) le esposizioni e le attività fuori bilancio in cui il soggetto vigilato è coinvolto; c) le operazioni diverse da quelle specificate nei punti a) e b) eseguite dal soggetto vigilato: d) le regole di valutazione, compresi i metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili applicabili ed effettivamente applicate dal soggetto vigilato. 6.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE specificate nei paragrafi 2 e 4 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.
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