Art. 4
Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata e date di riferimento e d'invio per i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 17 mar 2015
Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata e date di riferimento e d'invio per i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013
In conformità all'articolo 99, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come disposto dagli del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Anche i loro sottogruppi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come disposto dagli del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Storico versioni
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