Art. 3
Mutamento di qualifica di un soggetto o gruppo vigilato
In vigore dal 17 mar 2015
Mutamento di qualifica di un soggetto o gruppo vigilato
1. Ai fini del presente regolamento, un soggetto o gruppo vigilato è classificato come significativo decorsi 18 mesi dalla notifica al medesimo della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Esso segnala le informazioni in conformità al Titolo II del presente regolamento, quale soggetto o gruppo vigilato significativo, alla prima data di riferimento successiva alla sua classificazione come significativo.
2. Ai fini del presente regolamento, un soggetto o gruppo vigilato è classificato come meno significativo quando gli è notificata la decisione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). A seguito di tale decisione, esso comincia a segnalare le informazioni in conformità al Titolo III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:534:oj#art-3