Art. 3

Mutamento di qualifica di un soggetto o gruppo vigilato

In vigore dal 17 mar 2015
Mutamento di qualifica di un soggetto o gruppo vigilato 1.   Ai fini del presente regolamento, un soggetto o gruppo vigilato è classificato come significativo decorsi 18 mesi dalla notifica al medesimo della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Esso segnala le informazioni in conformità al Titolo II del presente regolamento, quale soggetto o gruppo vigilato significativo, alla prima data di riferimento successiva alla sua classificazione come significativo. 2.   Ai fini del presente regolamento, un soggetto o gruppo vigilato è classificato come meno significativo quando gli è notificata la decisione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). A seguito di tale decisione, esso comincia a segnalare le informazioni in conformità al Titolo III del presente regolamento.
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