Art. 1
Oggetto
In vigore dal 17 mar 2015
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle ANC da parte di:
a)
gruppi vigilati significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 575/2013, compresi i loro sottogruppi;
b)
gruppi vigilati significativi, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE, compresi i loro sottogruppi;
c)
soggetti vigilati significativi, incluse le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti;
d)
gruppi vigilati significativi riguardo a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo:
e)
gruppi vigilati meno significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 575/2013, compresi i loro sottogruppi;
f)
gruppi vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati alla lettera e), che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE, compresi i loro sottogruppi;
g)
soggetti vigilati meno significativi, incluse le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti.
2. In deroga agli , i soggetti vigilati cui è stata concessa una deroga riguardo all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, sulla base dell' o dell' del Regolamento (UE) n. 575/2013, non sono obbligati a segnalare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai sensi del presente regolamento.
3. Nel caso in cui le autorità competenti, compresa la BCE, richiedano agli enti di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del Regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della Direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata, in conformità all', paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013, tali enti rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento su base subconsolidata.
4. Le ANC e/o le banche centrali nazionali possono utilizzare i dati raccolti ai sensi del presente regolamento per ogni altra funzione.
5. Il presente regolamento non pregiudica i principi contabili applicati dai gruppi e soggetti vigilati nei loro conti consolidati o nei conti annuali, né modifica i principi contabili applicati per la segnalazione a fini di vigilanza. Dato che i gruppi e i soggetti vigilati applicano principi contabili diversi, dovrebbero essere trasmesse soltanto informazioni relative alle regole di valutazione, compresi i metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili di riferimento e che sono effettivamente applicate dal gruppo o soggetto vigilato. A tali fini, sono forniti modelli di segnalazione specifici per i gruppi e i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE. I punti di dati all'interno dei modelli che non sono applicabili ai rispettivi soggetti vigilati non devono essere segnalati.
6. Le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante possono trasmettere le informazioni che sono tenute a fornire in base al presente regolamento all'ANC di riferimento tramite l'ente creditizio che le ha istituite.
Storico versioni
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