Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 mar 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), unitamente alle definizioni seguenti: (1) per «IAS» e «IFRS» si intendono rispettivamente gli «International Accounting Standards» e gli «International Financial Reporting Standards» come definiti all' del Regolamento (CE) n. 1606/2002; (2) per «filiazione» si intende una filiazione come definita nell', paragrafo 1, punto 16, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che sia un ente creditizio ai sensi dell', paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013; (3) per «sottogruppo» si intende un gruppo la cui impresa madre non è essa stessa filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro partecipante, o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nel medesimo Stato membro partecipante; (4) per «base consolidata» si intende la base consolidata come definita all', paragrafo 1, punto 48 del Regolamento (UE) n. 575/2013; (5) per «base subconsolidata» si intende la base subconsolidata come definita all', paragrafo 1, punto 49 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:534:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo