Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 mar 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), unitamente alle definizioni seguenti:
(1)
per «IAS» e «IFRS» si intendono rispettivamente gli «International Accounting Standards» e gli «International Financial Reporting Standards» come definiti all' del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
(2)
per «filiazione» si intende una filiazione come definita nell', paragrafo 1, punto 16, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che sia un ente creditizio ai sensi dell', paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
(3)
per «sottogruppo» si intende un gruppo la cui impresa madre non è essa stessa filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro partecipante, o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nel medesimo Stato membro partecipante;
(4)
per «base consolidata» si intende la base consolidata come definita all', paragrafo 1, punto 48 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
(5)
per «base subconsolidata» si intende la base subconsolidata come definita all', paragrafo 1, punto 49 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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