Art. 18

Date di riferimento per la prima segnalazione

In vigore dal 17 mar 2015
Date di riferimento per la prima segnalazione 1.   Il 31 dicembre 2015 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti: a) gruppi vigilati significativi; b) soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato. 2.   Il 30 giugno 2016 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti: a) soggetti vigilati significativi che fanno parte di un gruppo vigilato; b) filiazioni di gruppi vigilati significativi stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo. 3.   Il 30 giugno 2017 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti: a) gruppi vigilati meno significativi; b) soggetti vigilati meno significativi.
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Date di riferimento per la prima segnalazione (Art. 18 Regolamento (UE) 2015/534) — Testo vigente | Portale Normativo