Art. 18
Date di riferimento per la prima segnalazione
In vigore dal 17 mar 2015
Date di riferimento per la prima segnalazione
1. Il 31 dicembre 2015 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti:
a)
gruppi vigilati significativi;
b)
soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato.
2. Il 30 giugno 2016 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti:
a)
soggetti vigilati significativi che fanno parte di un gruppo vigilato;
b)
filiazioni di gruppi vigilati significativi stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo.
3. Il 30 giugno 2017 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti:
a)
gruppi vigilati meno significativi;
b)
soggetti vigilati meno significativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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