Art. 18 · Date di riferimento per la prima segnalazione

Art. 18

Date di riferimento per la prima segnalazione

In vigore dal 17 mar 2015
Date di riferimento per la prima segnalazione 1.   Il 31 dicembre 2015 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti: a) gruppi vigilati significativi; b) soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato. 2.   Il 30 giugno 2016 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti: a) soggetti vigilati significativi che fanno parte di un gruppo vigilato; b) filiazioni di gruppi vigilati significativi stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo. 3.   Il 30 giugno 2017 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti: a) gruppi vigilati meno significativi; b) soggetti vigilati meno significativi.
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