REGOLAMENTO·n. 1251·12 dicembre 2008
Regolamento (UE) 2008/1251
REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2008 DELLA COMMISSIONE - del 12 dicembre 2008 - recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici - (Testo rilevante ai fini del SEE)
Abrogato 42 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
capo ICAPO I
capo I.tit_1OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
capo IICAPO II
capo II.tit_1SPECIE VETTRICI
capo IIICAPO III
capo III.tit_1IMMISSIONE SUL MERCATO DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA
capo IVCAPO IV
capo IV.tit_1CONDIZIONI D'IMPORTAZIONE
capo VCAPO V
capo V.tit_1CONDIZIONI DI TRANSITO
capo VICAPO VI
capo VI.tit_1DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 1Oggetto e campo di applicazioneArt. 1.tit_1Oggetto e campo di applicazioneArt. 2DefinizioniArt. 2.tit_1DefinizioniArt. 3Elenco delle specie vettriciArt. 3.tit_1Elenco delle specie vettriciArt. 4Animali acquatici ornamentali originari o destinati a impianti ornamentaliArt. 4.tit_1Animali acquatici ornamentali originari o destinati a impianti ornamentaliArt. 5Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamentoArt. 5.tit_1Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamentoArt. 6Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umanoArt. 6.tit_1Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umanoArt. 7Molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umanoArt. 7.tit_1Molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umanoArt. 8Animali d'acquacoltura e relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone e compartimenti oggetto di misure di lotta contro le malattie, inclusi i programmi di eradicazioneArt. 8.tit_1Animali d'acquacoltura e relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone e compartimenti oggetto di misure di lotta contro le malattie, inclusi i programmi di eradicazioneArt. 9Introduzione di animali d'acquacoltura dopo l'ispezioneArt. 9.tit_1Introduzione di animali d'acquacoltura dopo l'ispezioneArt. 10Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali apertiArt. 10.tit_1Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali apertiArt. 11Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusiArt. 11.tit_1Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusiArt. 12Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umanoArt. 12.tit_1Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umanoArt. 13Certificazione elettronicaArt. 13.tit_1Certificazione elettronicaArt. 14Trasporto di animali d'acquacolturaArt. 14.tit_1Trasporto di animali d'acquacolturaArt. 15Norme relative alla liberazione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti e per l'acqua di trasportoArt. 15.tit_1Norme relative alla liberazione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti e per l'acqua di trasportoArt. 16Transito e stoccaggioArt. 16.tit_1Transito e stoccaggioArt. 17Deroga per il transito in Lettonia, Lituania e PoloniaArt. 17.tit_1Deroga per il transito in Lettonia, Lituania e PoloniaArt. 18Prescrizioni di certificazione nella legislazione comunitariaArt. 18.tit_1Prescrizioni di certificazione nella legislazione comunitariaArt. 19AbrogazioneArt. 19.tit_1AbrogazioneArt. 20Disposizioni transitorieArt. 20.tit_1Disposizioni transitorieArt. 21Entrata in vigoreArt. 21.tit_1Entrata in vigore