Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 dic 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento sono applicabili le definizioni seguenti:
a)
«impianti ornamentali chiusi»: negozi di animali da compagnia, vivai, stagni da giardino, acquari a scopi commerciali o grossisti che tengono animali acquatici ornamentali:
i)
senza contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità; oppure
ii)
dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale;
b)
«impianto ornamentale aperto»: impianti ornamentali diversi dagli impianti ornamentali chiusi;
c)
«ripopolamento»: la liberazione di animali acquatici nella natura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:1251:oj#art-2