Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 dic 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento sono applicabili le definizioni seguenti: a) «impianti ornamentali chiusi»: negozi di animali da compagnia, vivai, stagni da giardino, acquari a scopi commerciali o grossisti che tengono animali acquatici ornamentali: i) senza contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità; oppure ii) dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale; b) «impianto ornamentale aperto»: impianti ornamentali diversi dagli impianti ornamentali chiusi; c) «ripopolamento»: la liberazione di animali acquatici nella natura.
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