Art. 4
Animali acquatici ornamentali originari o destinati a impianti ornamentali
In vigore dal 12 dic 2008
Animali acquatici ornamentali originari o destinati a impianti ornamentali
1. Gli spostamenti degli animali acquatici ornamentali sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato di cui all’, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE (Traces) se gli animali:
a)
sono originari di impianti ornamentali in uno Stato membro;
b)
sono destinati a impianti ornamentali chiusi in un altro Stato membro, nel caso in cui l'intero territorio o talune zone o compartimenti:
i)
siano dichiarati esenti da una o più della malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 59; oppure
ii)
siano soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva; e
c)
sono di specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera b).
2. Gli animali acquatici ornamentali mantenuti in impianti ornamentali chiusi non devono essere trasferiti in impianti ornamentali aperti, allevamenti, aree di stabulazione, peschiere, aree di molluschicoltura o liberati nella natura senza l'autorizzazione dell'autorità competente.
L'autorità competente concede una tale autorizzazione unicamente se lo spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo del rilascio e deve garantire che siano prese le misure appropriate per contenere i rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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