Art. 5

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

In vigore dal 12 dic 2008
Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse: a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti: i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva; b) contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1251:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo