Art. 5
Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento
In vigore dal 12 dic 2008
Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento
Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:
a)
sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:
i)
dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure
ii)
soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;
b)
contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).
Storico versioni
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