Art. 6
Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano
In vigore dal 12 dic 2008
Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano
1. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:
a)
sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:
i)
dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50 di tale direttiva; oppure
ii)
soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;
b)
contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;
b)
ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che:
i)
non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure
ii)
sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;
c)
agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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