Art. 6

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano

In vigore dal 12 dic 2008
Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano 1.   Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse: a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti: i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50 di tale direttiva; oppure ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva; b) contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a). 2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione; b) ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che: i) non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure ii) sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; c) agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.
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