Art. 7

Molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano

In vigore dal 12 dic 2008
Molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano Le partite di molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse: a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti: i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva; b) contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1251:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo