Art. 9
Introduzione di animali d'acquacoltura dopo l'ispezione
In vigore dal 12 dic 2008
Introduzione di animali d'acquacoltura dopo l'ispezione
Nei casi in cui nel presente capo è prevista un'ispezione prima del rilascio di un certificato sanitario, gli animali d'acquacoltura vivi di specie sensibili o vettrici di una o più malattie indicate nel certificato non vanno introdotti nell'allevamento o nell'area di molluschicoltura nel periodo tra detta ispezione e il carico della partita.
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