Art. 11

Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

In vigore dal 12 dic 2008
Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi 1.   I pesci ornamentali di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato III del presente regolamento. 2.   I pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e i crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). 3.   Le partite di animali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono: a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V; e b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).
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