Art. 11
Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi
In vigore dal 12 dic 2008
Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi
1. I pesci ornamentali di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato III del presente regolamento.
2. I pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e i crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).
3. Le partite di animali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono:
a)
essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V; e
b)
rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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