Art. 11 · Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

Art. 11

Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

In vigore dal 12 dic 2008
Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi 1.   I pesci ornamentali di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato III del presente regolamento. 2.   I pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e i crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). 3.   Le partite di animali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono: a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V; e b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).
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