Art. 12
Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano
In vigore dal 12 dic 2008
Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano
1. Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano possono essere importate nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono inclusi in un elenco stabilito a norma dell', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004.
2. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti di cui al paragrafo 1 devono:
a)
essere accompagnate da un certificato sanitario conforme ai modelli di cui agli appendici IV e V dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2074/2005; e
b)
rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria e le noti esplicative che figurano nei certificati e nelle attestazioni modello, come indicato alla lettera a).
3. Il presente articolo non è applicabile agli animali d'acquacoltura destinati a zone di stabulazione o all'immersione nelle acque comunitarie, nel qual caso è applicabile l'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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