Art. 14
Trasporto di animali d'acquacoltura
In vigore dal 12 dic 2008
Trasporto di animali d'acquacoltura
1. Gli animali d'acquacoltura destinati all'importazione nella Comunità non vanno trasportati in condizioni tali da nuocere alla loro salute. In particolare non vanno trasportati nella stessa acqua o micro-container degli animali acquatici che hanno uno stato sanitario inferiore o che non sono destinati all'importazione nella Comunità.
2. Durante il trasporto verso la Comunità gli animali d'acquacoltura non vanno scaricati dal loro micro-container e l'acqua in cui sono trasportati non deve essere cambiata nel territorio di un paese terzo che non è approvato per l'importazione di tali animali nella Comunità o che ha uno stato sanitario inferiore rispetto al luogo di destinazione.
3. Se le partite di animali d'acquacoltura sono trasportate via mare al confine comunitario, un addendum per il trasporto via mare di animali d'acquacoltura vivi, compilato conformemente al modello di cui alla parte D dell'allegato IV, deve essere allegato al relativo certificato sanitario.
Storico versioni
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