Art. 16
Transito e stoccaggio
In vigore dal 12 dic 2008
Transito e stoccaggio
Le partite di animali d'acquacoltura vivi, di uova di pesce e di pesci non eviscerati destinate ad un paese terzo ma che transitano nella Comunità, immediatamente oppure dopo lo stoccaggio nella Comunità, devono rispettare le prescrizioni di cui al capo IV. Il certificato che accompagna le partite deve riportare la dicitura «per il transito nella CE». Le partite devono inoltre essere accompagnate dal certificato richiesto dal paese terzo destinatario.
Tuttavia, se le partite sono destinate al consumo umano, devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte C dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V.
Storico versioni
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