Art. 17

Deroga per il transito in Lettonia, Lituania e Polonia

In vigore dal 12 dic 2008
Deroga per il transito in Lettonia, Lituania e Polonia 1.   In deroga all', per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nell'allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, è autorizzato a condizione che: a) la partita sia stata sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata; b) ogni pagina dei documenti di cui all' della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, rechi il timbro «Solo per il transito attraverso la CE verso la Russia», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero d'entrata; c) siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’ della direttiva 97/78/CE; e d) l'idoneità della partita al transito sia certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dall'ispettore ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata. 2.   Le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio della Comunità secondo quanto disposto dall', paragrafo 4 o dall' della direttiva 97/78/CE. 3.   Controlli periodici vanno effettuate dall'autorità competente per garantire che il numero di partite, indicate al paragrafo 1, e le quantità corrispondenti di prodotti in uscita dalla Comunità corrispondano al numero e alle quantità in entrata nella Comunità.
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