Art. 17
Deroga per il transito in Lettonia, Lituania e Polonia
In vigore dal 12 dic 2008
Deroga per il transito in Lettonia, Lituania e Polonia
1. In deroga all', per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nell'allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, è autorizzato a condizione che:
a)
la partita sia stata sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata;
b)
ogni pagina dei documenti di cui all' della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, rechi il timbro «Solo per il transito attraverso la CE verso la Russia», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero d'entrata;
c)
siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’ della direttiva 97/78/CE; e
d)
l'idoneità della partita al transito sia certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dall'ispettore ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata.
2. Le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio della Comunità secondo quanto disposto dall', paragrafo 4 o dall' della direttiva 97/78/CE.
3. Controlli periodici vanno effettuate dall'autorità competente per garantire che il numero di partite, indicate al paragrafo 1, e le quantità corrispondenti di prodotti in uscita dalla Comunità corrispondano al numero e alle quantità in entrata nella Comunità.
Storico versioni
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