Art. 10
Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti
In vigore dal 12 dic 2008
Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti
1. Gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti possono essere importati nella Comunità dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato II.
2. Le partite di animali d'acquacoltura di cui al paragrafo 1 devono:
a)
essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V;
b)
rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).
Storico versioni
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