Art. 10

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

In vigore dal 12 dic 2008
Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti 1.   Gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti possono essere importati nella Comunità dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato II. 2.   Le partite di animali d'acquacoltura di cui al paragrafo 1 devono: a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V; b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).
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