Art. 8

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone e compartimenti oggetto di misure di lotta contro le malattie, inclusi i programmi di eradicazione

In vigore dal 12 dic 2008
Animali d'acquacoltura e relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone e compartimenti oggetto di misure di lotta contro le malattie, inclusi i programmi di eradicazione 1.   Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone o compartimenti soggetti a misure di lotta contro le malattie di cui al capitolo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE, ma per le quali è stata concessa l'esenzione da tali misure da parte dell'autorità competente devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui: a) alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V, se le partite consistono di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento; e b) alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V, se le partite consistono di animali d'acquacoltura destinati alla trasformazione, ai centri di depurazione o spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano. 2.   Le partite di animali d'acquacoltura destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse: a) lasciano uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE; b) contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie a cui viene applicato il programma di eradicazione, come indicato alla lettera a). 3.   Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse: a) lasciano uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE; b) contengono specie sensibili a una o più malattie a cui viene applicato un programma di eradicazione, come indicato alla lettera a). 4.   Il presente articolo non si applica: a) ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione; b) ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che: i) non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure ii) sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; c) agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.
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