REGIO DECRETO·n. 402·24 marzo 1938
Trasferimento all'Istituto centrale di statistica dei servizi delle statistiche giudiziarie.
Vigente dal 12 aprile 1944 14 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE
Art. 2Le cancellerie degli Uffici giudiziari del Regno, gli Archivi notarili distrettuali, le Di
Art. 3Le statistiche giudiziarie e penitenziarie saranno portate a conoscenza del Ministero di g
Art. 4Nessuna disposizione generale o di massima riguardante i servizi della statistica potrà es
Art. 5Per la preparazione e la pubblicazione delle statistiche di cui all'art. 1 del presente de
Art. 6È tuttavia data facoltà all'Istituto centrale di statistica di richiedere, di concerto col
Art. 7L'assegno annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze
Art. 8Entro il 30 giugno 1939-XVII, l'Istituto centrale di statistica fisserà definitivamente il
Art. 9Le assegnazioni di cui agli articoli 7 e 8 precedenti contemplano le statistiche giudiziar
Art. 10Entro il 15 gennaio di ciascun anno le Procure generali delle Corti di appello, le Direzio
Art. 11Le funzioni ispettive dei servizi statistici presso gli Uffici giudiziari del Regno e pres
Art. 12A decorrere dal 1° aprile 1938-XVI sono trasferiti dal Ministero di grazia e giustizia in
Art. 13Per la prima sistemazione dei servizi delle statistiche giudiziarie nei locali dell'Istitu
Art. 14È data facoltà all'Istituto centrale di statistica di distaccare il personale da esso dipe