Art. 11

In vigore dal 19 mag 1938
Le funzioni ispettive dei servizi statistici presso gli Uffici giudiziari del Regno e presso gli Archivi notarili saranno disimpegnate dagli ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia in base alle istruzioni e alle direttive che saranno ad essi impartite dal Ministero stesso d'intesa coll'Istituto centrale di statistica. Le funzioni ispettive presso gli Istituti di prevenzione e di pena, per quanto riguarda i relativi servizi statistici, saranno disimpegnate dagli ispettori della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena in base alle istruzioni e direttive che saranno impartite dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa coll'Istituto centrale di statistica. È data facoltà all'Istituto centrale di statistica di procedere, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, ad ispezioni straordinarie su tutti i servizi statistici suindicati a mezzo di magistrati comandati presso l'Istituto medesimo. I risultati delle ispezioni saranno comunicati dai funzionari che le hanno effettuate al Ministero di grazia e giustizia ed all'Istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-11

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