Art. 9
In vigore dal 19 mag 1938
Le assegnazioni di cui agli precedenti contemplano le statistiche giudiziarie di cui all', quali risultano all'atto del loro passaggio all'Istituto centrale di statistica. Tali assegnazioni saranno soggette a revisioni, d'intesa col Ministero delle finanze, qualora d'accordo tra le due Amministrazioni interessate si riconoscesse la necessità di variare l'entità dei servizi statistici trasferiti, delle rilevazioni ed elaborazioni o venissero assunti dall'Istituto centrale di statistica lavori statistici eseguiti attualmente dagli organi periferici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-9