Art. 1
In vigore dal 19 mag 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 9 luglio 1926-IV, n. 1162, relativa al riordinamento del servizio statistico;
Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, con cui viene conferita al Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A decorrere dal 1° aprile 1938-XVI i servizi delle statistiche giudiziarie (civili, commerciali, notarili, penali, criminali, minorili) e quelli delle statistiche degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione, sono trasferiti ad ogni effetto dal Ministero di grazia e giustizia all'Istituto centrale di statistica del Regno, in applicazione dell' del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238.
Tutte le attribuzioni, che per l'espletamento di tali servizi erano affidate al Ministero di grazia e giustizia, sono trasferite all'Istituto centrale di statistica del Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-1