Art. 10

In vigore dal 19 mag 1938
Entro il 15 gennaio di ciascun anno le Procure generali delle Corti di appello, le Direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione, nonché i capi degli Archivi notarili, trasmetteranno all'Istituto centrale di statistica l'elenco dei funzionari ed incaricati addetti al servizio della statistica presso ciascun ufficio dipendente e designeranno quale fra essi debba essere ritenuto responsabile del servizio stesso. Qualsiasi variazione che avvenga entro l'anno dovrà essere comunicata subito all'Istituto centrale di statistica. La direzione e la vigilanza del servizio della statistica negli Uffici giudiziari è rispettivamente affidata al procuratore generale presso la Corte di cassazione, ai procuratori generali presso le Corti di appello, ai procuratori del Re ed ai pretori e, per quanto riguarda la compilazione dei modelli per la statistica giudiziaria civile, ai primi presidenti, presidenti, pretori e conciliatori nei limiti delle rispettive competenze e attribuzioni. La direzione e la vigilanza presso gli Archivi notarili è affidata al procuratore del Re. La direzione del servizio della statistica presso gli Stabilimenti di prevenzione e di pena e le Case di rieducazione è affidata ai direttori degli Istituti e la vigilanza al giudice di sorveglianza. I magistrati e funzionari indicati nel precedente comma riferiranno, quando del caso, direttamente all'Istituto centrale di statistica il quale impartirà, per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, le norme uniformi per l'esercizio della direzione e della vigilanza stessa e per la soluzione dei quesiti di carattere tecnico statistico che gli saranno presentati. Nessuna nuova ricerca statistica di carattere sistematico può essere predisposta presso gli Uffici giudiziari, gli Stabilimenti di prevenzione e di pena e le Case di rieducazione, nonché presso gli Archivi notarili, senza preventivi accordi fra il Ministero di grazia e giustizia e l'Istituto centrale di statistica. È fatto divieto agli uffici periferici di cui all' di comunicare notizie statistiche a chicchessia ed a qualsiasi ufficio, all'infuori del Ministero di grazia e giustizia, senza il consenso dell'Istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-10

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