Art. 13
In vigore dal 19 mag 1938
Per la prima sistemazione dei servizi delle statistiche giudiziarie nei locali dell'Istituto centrale di statistica e per l'aggiornamento delle statistiche arretrate, saranno assegnate dal Ministero delle finanze, una volta tanto, rispettivamente L. 50.000 e L. 180.000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-13