Art. 12
In vigore dal 19 mag 1938
A decorrere dal 1° aprile 1938-XVI sono trasferiti dal Ministero di grazia e giustizia in proprietà dell'Istituto centrale di statistica del Regno:
1) i mobili, le macchine ed il materiale inerenti ai servizi statistici;
2) i volumi delle pubblicazioni statistiche depositati in magazzino per la distribuzione e la vendita;
3) il materiale ricavato dalla elaborazione degli ultimi cinque anni, nonché l'archivio delle pratiche generali di statistica;
4) le tavole, i riassunti ed i prospetti in corso di revisione ed elaborazione;
5) le pubblicazioni statistiche facenti parte della biblioteca dell'Ufficio delle statistiche giudiziarie;
6) ogni altro materiale non specificatamente indicato che abbia attinenza col funzionamento delle statistiche di cui trattasi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-12