Art. 7

In vigore dal 19 mag 1938
L'assegno annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, è aumentato in ciascun esercizio finanziario complessivamente di L. 370.000 e cioè: a) della somma di L. 230.000 quale importo degli assegni da corrispondere al personale di ruolo dell'Istituto, di concetto e d'ordine, occorrente per la riorganizzazione del servizio, in aggiunta a quello di cui all', nonché per il personale avventizio; b) della somma di L. 100.000 per stampati e pubblicazioni; c) della somma di L. 40.000 per spese varie. Per l'esercizio 1937-38, l'assegno sopraccennato s'intenderà ridotto in proporzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-7

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Art. 7 Trasferimento all'Istituto centrale di statistica dei servizi delle statistiche giudiziarie. — Testo vigente | Portale Normativo