Art. 3

In vigore dal 19 mag 1938
Le statistiche giudiziarie e penitenziarie saranno portate a conoscenza del Ministero di grazia e giustizia prima della loro pubblicazione che sarà effettuata d'intesa fra le due Amministrazioni interessate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-3

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