Art. 4
In vigore dal 19 mag 1938
Nessuna disposizione generale o di massima riguardante i servizi della statistica potrà essere impartita dall'Istituto centrale di statistica se non previa intesa con il Ministero di grazia e giustizia.
Per l'emanazione di disposizioni che importino nuove rilevazioni o nuove ricerche oppure sostanziali modificazioni alle ricerche in atto, sarà sentito, preventivamente, il parere di una Commissione composta: per il Ministero di grazia e giustizia da membri della Commissione per le statistiche giudiziarie e da un rappresentante di ciascuna delle Direzioni generali, e, per l'Istituto centrale di statistica, da un numero uguale tra membri del Consiglio superiore di statistica e funzionari dipendenti dall'Istituto stesso. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui trattasi potranno essere concordate tra il Ministero di grazia e giustizia e l'Istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-24;402#art-4